TREGUA FISCALE 2023 – DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”) – Scadenza presentazione domanda 30/6/2023

Legge di Bilancio 2023.
La disposizione normativa prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
– Definizione agevolata
per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio, spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per le sanzioni amministrative, la “definizione” riguarda interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
31 ottobre 2023: pagamento 1° rata (qualora si sia scelto di rateizzare il debito)
30 novembre 2023: pagamento 2° rata (qualora si sia scelto di rateizzare il debito)
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni)
-Stralcio del debiti sino a 1.000 €
Prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.