TREGUA FISCALE 2023 – DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”) – Scadenza presentazione domanda 30/6/2023

Daniela Senesi

Legge di Bilancio 2023.

La disposizione normativa prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

– Definizione agevolata

per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio, spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per le sanzioni amministrative, la “definizione” riguarda interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.

È possibile pagare gli importi:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

31 ottobre 2023: pagamento 1° rata (qualora si sia scelto di rateizzare il debito)

30 novembre 2023: pagamento 2° rata (qualora si sia scelto di rateizzare il debito)

  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni)

-Stralcio del debiti sino a 1.000 €

Prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Se pensi anche tu di dovere delle somme all’Agenzia entrate riscossione prendi un appuntamento in studio per la pratica entro e non oltre il 15 Aprile 2023 per valutare insieme le varie opportunità.

La scadenza per presentare la domanda on-line è fissata il 30 Aprile 2023

 

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