Il punto della situazione ad oggi Covid-19

Stefano Lazzari

Alcuni chiarimenti pratici e normativi sugli su i provvedimenti emanati dal Governo – Covid-19

Registratori di cassa Telematici

Lo stop forzato delle attività commerciali e produttive, disposto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, impone alcune considerazioni in merito alle procedure da seguire con riferimento agli obblighi di memorizzazione e di invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Nei giorni di chiusura delle attività, il registratore telematico non memorizzerà e trasmetterà alcuna informazione e non occorrerà effettuare alcuna comunicazione ulteriore. Sarà il registratore che, al momento della riapertura dell’esercizio, e alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività.

In alternativa, accedendo al portale Fatture e corrispettivi, è possibile modificare lo “stato” del RT, impostandolo in modalità “fuori servizio”.

Commercianti, artigiani, cococo e coltivatori: indennità di 600 euro

Un’indennità di 600 euro relativa al mese di marzo per collaboratori, partite Iva e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Inps. L’indennità potrebbe essere replicata anche ad aprile, secondo le anticipazioni del ministro dell’Economia, ma ad oggi nessuna nuova notizia

Partiamo dalla platea più grande  – Artigiani, agricoltori, Commercianti

Per gli autonomi iscritti in via esclusiva alle gestioni previdenziali Inps degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Importo pari a 600 euro indifferenziato e solo per il mese di marzo, ottenibile tramite domanda all’Inps.

L’importo di 600 euro è previsto anche a favore degli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente oppure non siano titolari di pensione.

Poi la Gestione separata

Gli articoli 27 e 28, di contenuto analogo, contengono una misura a sostegno di lavoratori autonomi e collaboratori. L’articolo 27 riguarda i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio che non hanno una cassa propria, (vedi sotto) e i collaboratori coordinati e continuativi attivi sempre alla stessa data, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati.

Per queste due categorie di lavoratori il decreto prevede l’erogazione di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo. L’importo non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità sarà erogata dall’Inps a fronte della domanda dell’interessato.  L’istituto di previdenza prima di confermare il pagamento, dovrà verificare l’effettiva disponibilità di risorse, cioè è possibile che non ci siano abbastanza risorse.

Per come è scritta la norma, non sembra essere richiesto alcun requisito particolare per ottenere l’indennità, se non quello di essere in attività al 23 febbraio e l’iscrizione alla gestione separata.

Si tratterebbe quindi di un contributo erogato a prescindere dalla dimostrazione di effettive conseguenze sul reddito subite per effetto del coronavirus. E dovrebbe anche essere indifferenziato nell’importo, nel senso che tutti quelli che ne faranno richiesta riceveranno 600 euro. Conferma in tal senso viene anche dal limite di spesa complessivo previsto, pari a 339mila unità moltiplicato per 600 euro.

Ed ancora i Professionisti

Per i professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza privatizzate (medici, commercialisti, avvocati, notai, periti industriali, psicologi eccetera) un contributo potrebbe essere erogato dal Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 del decreto legge 18/2020. Il fondo nasce per «garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro». Si consiglia comunque di sentire direttamente la propria cassa di competenza

 

Per la sospensione dei termini di pagamento

Alcune “sviste” nei DL e dopo i chiarimenti chiesti per quanto riguarda gli avvisi bonari,

nessuna previsione di slittamento dei termini per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione.

Mentre per quanto riguarda le cartelle di pagamento

Il decreto ha espressamente sospeso le cartelle di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (articolo 68). Dovranno così essere saldati entro fine giugno in unica soluzione.

Nelle more, è possibile presentare specifica istanza di rateazione (mail, pec, sito).

Nel caso, invece, in cui sia già in corso una dilazione di pagamento, si potranno sospendere le rate scadenti in questo periodo, ma dovranno essere versate in un’unica soluzione entro fine giugno, per riprendere, successivamente, il piano originario.

In fine vorrei fa presente che sono passati 20 anni dalla legge sullo statuto dei diritti del contribuente si tratta della legge 212 del 27 luglio 2000 ma i diritti del contribuente sono ancora spesso calpestati. Il primo a non rispettarli è il legislatore, che non tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 2, che ha per titolo «chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie», il cui comma 3 stabilisce: «I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio».

IL QUADRO DEI TERMINI più ricorrenti per i nostri clienti

SOSPENSIONE TERMINI NOTE
Sospensione termini versamenti carichi affidati all’agente della Riscossione, derivanti da:
avvisi addebito emessi da enti previdenziali, ingiunzioni e atti esecutivi emessi da enti locali avvengono con pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020
cartelle pagamento; •avvisi accertamento esecutivi; •avvisi addebito emessi da enti previdenziali
In scadenza dall’8 marzo 2020
al 31 maggio 2020

 

Piani di dilazione di cartelle di pagamento già concordati con rate scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 Sospesi i pagamenti delle rate in scadenza in questo periodo. Le somme dovranno essere versate, interamente, entro il 30/6, successivamente il piano di rateazione prosegue ordinariamente
Termini pagamenti relativi alla rottamazione ter (scadenza originaria fissata per il 28/2/2020) e al saldo
e stralcio (scadenza 31/3/2020)
I termini slittano al 31 maggio 2020
Pagamenti avvisi bonari e relative rateazioni Non sospesi

 

Pagamento adesioni e relative rateazioni Non sospesi

 

Pagamento conciliazioni/mediazioni e relative rateazioni Non sospesi

 

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